Condono edilizio 2026: cosa prevede, come verificare se la tua casa rientra e le novità attese

Condono edilizio 2026: cosa prevede, come verificare se la tua casa rientra e le novità attese

Matteo Casini

Dicembre 2, 2025

Davanti allo sportello edilizio di un Comune del Sud, alcune persone sfogliano vecchi atti notarili sperando che una norma nuova possa chiudere una pratica aperta vent’anni fa. La politica ha riacceso i riflettori su un tema che, in molte province italiane, pesa sulle compravendite e sui piani di ristrutturazione: la possibile riapertura dei termini per il condono edilizio del 2003. Non si tratta di una sanatoria generalizzata, ma di una misura che, se confermata, darà una seconda chance a chi ha opere incomplete o non regolarizzate entro una data precisa. Lo scenario resta comunque frammentato: la norma statale indica la strada, ma saranno le Regioni a definire le regole di attuazione e i relativi tempi.

Cosa prevede la riapertura e a chi si rivolge

L’emendamento inserito nella Legge di Bilancio 2026 propone di riaprire i termini stabiliti dall’articolo 32 del decreto-legge 269/2003, limitando la possibilità di sanare alle opere ultimate entro il 31 marzo 2003. L’intento dichiarato è duplice: chiudere pratiche rimaste sospese e offrire una via per regolarizzare piccoli interventi realizzati prima di quella data, a condizione che non contravvengano alle norme urbanistiche e di sicurezza vigenti all’epoca. La misura è particolarmente attesa in regioni come la Campania, dove molte domande del 2003 non ottennero esito per ragioni amministrative.

Non è comunque automatica: la riapertura sarà operativa su tutto il territorio nazionale solo dopo che le Regioni avranno adottato le norme attuative, con possibili differenze procedurali e di termini tra realtà locali. Un dettaglio che molti sottovalutano è la necessità di verificare la corrispondenza tra l’opera eseguita e gli indici urbanistici previsti dal piano regolatore comunale: la presenza di conformità con gli indici può essere determinante per l’accoglimento della domanda. In sintesi, la norma offre una possibilità mirata e non una sanatoria ampia e indiscriminata.

Opere sanabili, esclusioni e procedura per chiedere la regolarizzazione

Il perimetro degli interventi ammessi ricalcherà le limitazioni del 2003: sono previsti interventi di piccola entità, non contrari alle normative vigenti al momento della realizzazione. Tra le ipotesi che dovrebbero poter essere sanate ci sono ampliamenti contenuti fino al 30% della volumetria originaria, con un tetto indicativo di 750 metri cubi per singola richiesta, e nuove costruzioni residenziali con limiti complessivi da definire. Anche le opere realizzate senza titolo ma conformi a indici e distanze di legge, oltre a ristrutturazioni interne o variazioni di destinazione d’uso compatibili con il piano regolatore, rientrano tra le casistiche possibili.

Condono edilizio 2026: cosa prevede, come verificare se la tua casa rientra e le novità attese
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Restano escluse le costruzioni su aree demaniali, su fondi vincolati o soggetti a rischio idrogeologico, gli edifici non conformi alle norme antisismiche e gli immobili dichiarati di interesse storico o monumentale. La procedura, se confermata, richiederà la presentazione di una domanda di sanatoria al Comune o alla Regione competente, corredata da documentazione tecnica e fotografica, dichiarazione di conformità urbanistica e prova del pagamento dell’oblazione. Un aspetto che sfugge a chi vive in città è che molte pratiche saranno valutate caso per caso, con la necessità di un progetto e di pareri specifici per aree vincolate.

Prima di avviare una richiesta è quindi fondamentale rivolgersi a un tecnico abilitato — geometra, architetto o ingegnere — che verifichi la sanabilità dell’intervento, quantifichi l’oblazione e prepari la pratica. Se la norma entrerà in vigore con le modalità previste, in diverse province decine di migliaia di pratiche sospese potrebbero trovare una soluzione concreta, con ricadute sulle compravendite e sulla regolarità catastale degli immobili.